Art. 2

In vigore dal 21 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1987. Per il Consiglio Il Presidente E. KNOOPS DECISIONE N. 1/87 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CEE del 5 maggio 1987 che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare delle isole Figi per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CEE, vista la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, in appresso denominata « convenzione », considerando che l'articolo 30 del protocollo n. 1 della convenzione relativo alla definizione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa prevede che il Comitato di cooperazione doganale può accordare deroghe alle norme sull'origine, in particolare per facilitare lo sviluppo di industrie esistenti o l'insediamento di nuove industrie; considerando che gli Stati ACP hanno presentato una domanda del governo delle isole Figi intesa ad ottenere una deroga alla definizione prevista dal protocollo n. 1 a favore delle conserve di tonno prodotte dalle isole Figi; considerando che le isole Figi sono dotate di una flotta allo scopo di rifornire la propria industria conserviera di materie prime per la produzione di conserve di tonno; considerando che, attualmente, tale flotta non è in grado di fornire alle industrie conserviere quantitativi di tonno sufficienti a garantire la sopravvivenza economica delle operazioni conserviere; considerando che le isole Figi non hanno potuto ottenere rifornimenti di pesce originario di altri Stati ACP; considerando che l'industria conserviera delle isole Figi dipende temporaneamente dal rifornimento di tonno originario di paesi terzi; considerando che in queste circostanze la concessione di una deroga annua riconducibile tacitamente per due periodi consecutivi di un anno e limitata a 850 t all'anno permetterà un'esportazione addizionale nella Comunità senza modificare le correnti di scambi tradizionali, DECIDE:
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