Art. 1

In vigore dal 21 mag 1987
In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco A dell'allegato II del protocollo n. 1, le conserve di tonno di cui alla voce ex 16.04 della tariffa doganale comune, fabbricate nelle isole Figi, sono considerate come originarie delle isole Figi alle condizioni indicate in appresso.
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