Art. 3
In vigore dal 18 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. C 12 del 16. 1. 1987, pag. 2.
(2) Parere reso il 12 maggio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(4) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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