Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. C 12 del 16. 1. 1987, pag. 2. (2) Parere reso il 12 maggio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (4) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.
Storico versioni

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