Art. 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare:

In vigore dal 18 mag 1987
a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti in questione, b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che rende possibile la verifica delle garanzie di cui alla lettera a), sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.
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