Art. 4
In vigore dal 13 mag 1987
L'organismo d'intervento italiano vende il burro messo a sua disposizione a norma del prsente regolamento conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 262/79, (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 2409/86.
Storico versioni
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