Art. 3
In vigore dal 13 mag 1987
1. L'ammontare delle spese di trasporto delle partite di cui all', paragrafo 4 è determinato dall'organismo d'intervento tedesco mediante procedura di gara.
Tali spese comprendono:
a) le spese di trasporto, caricamento e scaricamento esclusi, dalla banchina del magazzino di partenza sino alla banchina del magazzino di destinazione;
b) le spese di assicurazione a copertura del valore della merce calcolato in base al prezzo d'intervento del burro, fino alla banchina di scaricamento del magazzino di destinazione.
2. Il pagamento delle spese di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il termine di sei settimane, calcolato a decorrere del giorno di presentazione all'organismo d'intervento tedesco dei seguenti documenti:
a) fattura delle spese di trasporto;
b) certificato di presa in consegna del burro da parte di ciascun magazzino di destinazione, confermata dall'organismo d'intervento italiano;
c) documento di trasporto;
d) copia della polizza d'assicurazione e, in caso di deterioramento e di perdita, dichiarazioni di sinistro nonché documenti che consentano d'indennizzare l'organismo d'intervento tedesco;
e) documento doganale d'importazione definitiva del burro in Italia.
3. L'organismo d'intervento tedesco stabilisce le clausole e le condizioni di gara, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Esse devono, fra l'altro, prevedere la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento dell'esigenza principale relativa al trasporto del burro quale definito al paragrafo 1, lettera a).
Nelle suddette clausole e condizioni deve inoltre essere garantita la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. A tal fine, l'organismo d'intervento tedesco comunica agli altri organismi d'intervento e alla Commissione il testo del bando di gara al quale sarà fatto riferimento in una nota che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno otto giorni prima del termine fissato dall'organismo d'intervento tedesco per la presentazione delle offerte.
4. L'organismo d'intervento tedesco prende i provvedimenti necessari affinché la prima gara sia effettuata almeno dieci mesi prima della data di cui all', paragrafo 2.
5. Le offerte presentate all'organismo d'intervento tedesco sono espresse e accettate in marchi tedeschi.
6. Ogni offerta non può che vertere su una sola partita.
7. Sono dichiarati aggiudicatari di ciascuna partita i concorrenti che hanno offerto l'importo più basso.
Tuttavia, se le offerte non corrispondono ai prezzi e ai costi normalmente praticati, l'aggiudicazione non ha luogo.
8. Le autorità tedesche tengono informata la Commissione in merito allo svolgimento delle operazioni di gara e ne comunicano immediatamente i risultati alla Commissione stessa e all'organismo d'intervento italiano.
Storico versioni
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