Art. 1
In vigore dal 13 mag 1987
1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 1341/86, l'organismo d'intervento tedesco mette a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 20 000 t di burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ed immagazzinato anteriormente al 1o gennaio 1986.
2. L'intero quantitativo del burro di cui al paragrafo 1 viene trasferito dall'organismo d'intervento tedesco in modo da garantire la presa in consegna de parte dell'organismo d'intervento italiano entro la data prevista dall', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1341/86.
3. Gli organismi d'intervento tedesco e italiano prescelgono di comune accordo i magazzini di partenza e di destinazione.
Entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'organismo d'intervento tedesco comunica all'organismo d'intervento italiano l'elenco delle sedi di magazzinaggio del quantitativo da trasferire.
Entro quindici giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'organismo d'intervento italiano comunica all'organismo d'intervento tedesco l'elenco dei magazzini, rispondenti alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 685/69, dove saranno depositati i relativi quantitativi.
4. Per partita s'intende il quantitativo da trasferirsi da un magazzino di partenza ad un magazzino di destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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