Art. 3
In vigore dal 11 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. EYSKENS
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. C 305 del 26. 11. 1985, pag. 3.
(1) GU n. L 152 del 10. 6. 1983, pag. 18.
(2) GU n. L 247 del 7. 9. 1983, pag. 18.
(3) GU n. L 275 dell'8. 10. 1983, pag. 1.
(1) GU n. L 82 del 26. 3. 1987, pag. 36.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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