Art. 1

In vigore dal 11 mag 1987
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei motori fuoribordo fino a 26 kW (35 CV) inclusi di cui alla sottovoce ex 84.06 B della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 84.06-10 ex 84.06-12, originari del Giappone. 2. L'importo del dazio è pari al 22 % del prezzo cif, dazio non corrisposto. 3. Il dazio antidumping non si applica alle importazioni dei motori fuoribordo fabbricati ed esportati dalle società Honda Motor Company Ltd, Suzuki Motor Co. Ltd, Tohatsu Corporation, compresi i motori fuoribordo importati con i marchi Mercury e Nissan, e da Yamaha Motor Company Ltd, compresi i motori fuoribordo importati con il marchio Mariner. 4. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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