Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 1987. Per il Consiglio Il Presidente M. EYSKENS (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. C 305 del 26. 11. 1985, pag. 3. (1) GU n. L 152 del 10. 6. 1983, pag. 18. (2) GU n. L 247 del 7. 9. 1983, pag. 18. (3) GU n. L 275 dell'8. 10. 1983, pag. 1. (1) GU n. L 82 del 26. 3. 1987, pag. 36.
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