Art. 2

In vigore dal 5 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68. (3) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 126. (4) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 162. (5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. (6) GU n. L 372 del 31. 12. 1983, pag. 1. (7) GU n. L 113 del 26. 4. 1985, pag. 10.
Storico versioni

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