Art. 2
In vigore dal 5 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1987.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68.
(3) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 126.
(4) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 162.
(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 372 del 31. 12. 1983, pag. 1.
(7) GU n. L 113 del 26. 4. 1985, pag. 10.
Storico versioni
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