Art. 3
In vigore dal 23 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica alle cauzioni costituite a decorrere da questa data e, a richiesta dell'interessato, alle cauzioni costituite prima di questa data non ancora svincolate o definitivamente incamerate.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 77 del 20. 3. 1977, pag. 18.
(4) GU n. L 48 del 18. 2. 1984, pag. 12.
(5) GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10.
(6) GU n. L 189 del 17. 7. 1984, pag. 14.
(7) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
Storico versioni
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