Art. 3

In vigore dal 23 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica alle cauzioni costituite a decorrere da questa data e, a richiesta dell'interessato, alle cauzioni costituite prima di questa data non ancora svincolate o definitivamente incamerate. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 77 del 20. 3. 1977, pag. 18. (4) GU n. L 48 del 18. 2. 1984, pag. 12. (5) GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10. (6) GU n. L 189 del 17. 7. 1984, pag. 14. (7) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
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