Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 612/77 è così modificato:

In vigore dal 23 apr 1987
1) All', - nella versione tedesca, la parola « Kaution » è sostituita da « Sicherheit », - nella versione, greca la parola « asfáleia »è sostituita da « engýisi », - nella versione francese, la parola « caution » è sostituita da « garantie », - nella versione olandese, la parola « waarborg » è sostituita da « zekerheid », - nella versione spagnola, la parola « fianza » è sostituita da « garantía », - nella versione portoghese, la parola « caução » è sostituita da « garantia ». 2) All', paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: « Tuttavia, se non è stato rispettato il termine di cui al paragrafo 1, lettera d) la cauzione da svincolare è diminuita - del 15 % del suo importo e - del 2 % dell'importo residuo per ogni giorno di ritardo. Gli importi non svincolati restano acquisiti a titolo di prelievo. 3) All', paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: « Tuttavia, se la prova è stata soddisfatta entro il termine di 180 giorni, ma è stata addotta nei 18 mesi successivi ai 180 giorni in causa, la somma incamerata è rimborsata previa detrazione del 15 % dell'importo della cauzione. 4) È inserito il seguente articolo 1 bis: « Articolo 1 bis Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considera come momento o giorno dell'importazione il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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