Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 612/77 è così modificato:
In vigore dal 23 apr 1987
1) All',
- nella versione tedesca, la parola « Kaution » è sostituita da « Sicherheit »,
- nella versione, greca la parola « asfáleia »è sostituita da « engýisi »,
- nella versione francese, la parola « caution » è sostituita da « garantie »,
- nella versione olandese, la parola « waarborg » è sostituita da « zekerheid »,
- nella versione spagnola, la parola « fianza » è sostituita da « garantía »,
- nella versione portoghese, la parola « caução » è sostituita da « garantia ».
2) All', paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
« Tuttavia, se non è stato rispettato il termine di cui al paragrafo 1, lettera d) la cauzione da svincolare è diminuita
- del 15 % del suo importo e
- del 2 % dell'importo residuo per ogni giorno di ritardo.
Gli importi non svincolati restano acquisiti a titolo di prelievo.
3) All', paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
« Tuttavia, se la prova è stata soddisfatta entro il termine di 180 giorni, ma è stata addotta nei 18 mesi successivi ai 180 giorni in causa, la somma incamerata è rimborsata previa detrazione del 15 % dell'importo della cauzione.
4) È inserito il seguente articolo 1 bis:
« Articolo 1 bis
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considera come momento o giorno dell'importazione il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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