Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 1136/79 è così modificato:
In vigore dal 23 apr 1987
1) All' sono apportate le modifiche terminologiche di cui all', punto 1 del presente regolamento.
2) All', paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
« Tuttavia:
a) se la trasformazione è avvenuta dopo il suddetto termine di tre mesi, la cauzione è svincolata previa detrazione
- del 15 % del suo importo e
- del 2 % dell'importo residuo per ogni giorno di ritardo;
b) se la trasformazione è avvenuta in uno stabilimento diverso da quello di cui al paragrafo 1, lettera a) il 15 % dell'importo della cauzione è incamerato;
c) se la prova della trasformazione è stata soddisfatta entro i 7 mesi suddetti e viene addotta entro i 18 mesi successivi ai 7 mesi in causa la somma incamerata è rimborsata previa detrazione del 15 % dell'importo della cauzione. »
3) È inserito il seguente articolo 2 bis:
« Articolo 2 bis
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considera come giorno o mese dell'importazione il giorno o il mese nel corso del quale è accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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