Art. 3

In vigore dal 15 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 4. (3) GU n. L 133 del 14. 5. 1982, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1069:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo