Art. 2
In vigore dal 15 apr 1987
È permesso detenere a fini di vendita, mettere in circolazione ed esportare fino ad esaurimento delle scorte, i vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati che prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono stati condizionati in recipienti di volume nominale di 60 litri o meno e la cui etichetta
- rechi l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo in maniera non rispondente alle norme di cui all', ma conforme alle disposizioni nazionali in vigore prima di tale data,
oppure
- non rechi l'indicazione del titolo alcolometrico qualora questa non sia prevista dalle disposizioni nazionali in vigore prima di tale data.
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