Art. 1
In vigore dal 15 apr 1987
1. L'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo sull'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati è fatta in unità o mezza unità di percentuale in volume.
Fatti salvi i margini di errore previsti dal metodo di analisi di riferimento utilizzato in applicazione del regolamento (CEE) n. 1108/82 della Commissione (3), il titolo alcolometrico volumico effettivo indicato non può essere superiore né inferiore di più di 0,8 % vol alla gradazione riscontrata all'analisi.
2. La cifra corrispondente al titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere seguita dal simbolo « % vol » e può essere preceduta dai termini « titolo alcolometrico effettivo » o « alcole effettivo » o dall'abbreviazione « alc. ». Essa è indicata nell'etichettatura in caratteri alti almeno 3 mm.
Storico versioni
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