Art. 5

In vigore dal 14 apr 1987
1. I sacchi, i cartoni o gli altri imballaggi contenenti i pezzi disossati vengono sigillati o piombati dalle autorità competenti e recano indicazioni che consentano di identificare le carni disossate, in particolare il peso netto, il tipo ed il numero dei pezzi, nonché un numero di serie. 2. Qualora le carni disossate siano poste sotto il regime di cui all' del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (1), non sono autorizzate le manipolazioni previste dall', paragrafo 5, punti 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione (2).
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