Art. 4
In vigore dal 14 apr 1987
1. In caso di disossamento, la quantità totale delle carni provenienti dal disossamento deve essere esportata.
Possono essere tuttavia commercializzati nella Comunità: le ossa, i grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di pesatura dovuti al disossamento.
Il quantitativo di carni esportate deve ammontare come minimo al 68 % del peso lordo delle carni al momento dell'uscita dalle scorte d'intervento.
2. La cauzione di cui all', paragrafo 2 è svincolata soltanto se sono fornite le prove di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1687/76 per tutte le carni provenienti dal dissossamento.
Si applica inoltre l'articolo 13, paragrafo 4 del suddetto regolamento.
Storico versioni
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