Art. 2

Il regolamento n. 58 è modificato come segue:

In vigore dal 30 mar 1987
- all', i termini « ciliegie » e « fragole » sono soppressi; - gli allegati I/8 e I/9 che recano le norme di qualità relative rispettivamente alle ciliegie e alle fragole sono abrogati. Artícolo 3 Il regolamento (CEE) n. 1194/69 è modificato come segue: - all', i termini « ciliegie » e « fragole » sono soppressi; - gli allegati IV e V relativi rispettivamente alle ciliegie e alle fragole sono abrogati.
Storico versioni

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