Art. 2
Il regolamento n. 58 è modificato come segue:
In vigore dal 30 mar 1987
- all', i termini « ciliegie » e « fragole » sono soppressi;
- gli allegati I/8 e I/9 che recano le norme di qualità relative rispettivamente alle ciliegie e alle fragole sono abrogati.
Artícolo 3
Il regolamento (CEE) n. 1194/69 è modificato come segue:
- all', i termini « ciliegie » e « fragole » sono soppressi;
- gli allegati IV e V relativi rispettivamente alle ciliegie e alle fragole sono abrogati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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