Art. 4

In vigore dal 30 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46. (3) GU n. L 56 del 7. 7. 1962, pag. 1607/62. (4) GU n. L 55 del 3. 4. 1965, pag. 293/65. (5) GU n. L 96 del 10. 4. 1976, pag. 28. (6) GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 1. ALLEGATO I NORMA DI QUALITÀ PER CILIEGIE I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO La presente norma si applica alle ciliegie delle varietà (cultivar) derivate dal Prunus avium L., dal Prunus cerasus L. o loro ibridi, destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le ciliege destinate alla trasformazione industriale. II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le ciliegie devono presentare dopo condizionamento e imballaggio. A. Caratteristiche minime In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le ciliegie devono essere: - intere, - di aspetto fresco, - sane; sono comunque esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, - resistenti (in funzione della varietà), - pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili, - praticamente prive di parassiti, - prive di umidità esterna anormale, - prive di odore e/o sapore estranei, - munite del peduncolo (1). I prodotti devono essere sufficientemente sviluppati e avere maturità sufficiente. Lo sviluppo e lo stato delle ciliegie devono essere tali da permettere loro: - il trasporto e le operazioni connesse; - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. B. Classificazione Le ciliegie classificate nelle tre categorie seguenti: i) Categoria « Extra » Le ciliegie di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono essere ben sviluppate e presentare tutte le caratteristiche e la colorazione tipiche della varietà. Devono essere prive di difetti, salvo leggerissime alterazioni superficiali dell'epidermide, purché non pregiudichino la qualità e l'aspetto generale del prodotto o la sua presentazione nell'imballaggio. ii) Categoria I Le ciliegie di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. Possono tuttavia presentare i difetti seguenti, purché questi non nuocciano né all'aspetto esterno del frutto, né alla sua conservazione: - lievi difetti di forma, - lievi difetti di colorazione. Le ciliegie di questa categoria devono essere esenti da bruciature, screpolature, ammaccature o difetti causati da grandine. iii) Categoria II Questa categoria comprende le ciliegie che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Esse possono tuttavia presentare: - difetti di forma e di colorazione, purché mantengano le caratteristiche della loro varietà, - lievi difetti superficiali cicatrizzati che non pregiudichino sensibilmente né l'aspetto né la conservazione dei frutti. iv) Categoria III (1) Questa categoria comprende le ciliegie che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche previste per la categoria II. Esse possono tuttavia presentare difetti superficiali cicatrizzati che non pregiudichino gravemente la conservazione dei frutti. III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE La calibrazione è determinata dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto. Le ciliegie devono avere il seguente calibro minimo: - categoria « Extra »: 20 mm, - categoria I e II: 17 mm, - categoria III: 15 mm. IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferite al contenuto di ciascun imballaggio. A. Tolleranze di qualità i) Categoria « Extra » Il 5 % in numero o in peso di ciliegie non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria, esclusi i frutti passati di maturità. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti spaccati e/o verminati sono limitati al 2 %. ii) Categoria I Il 10 % in numero o in peso di ciliegie non rispondenti alle caratteristiche della categoria, bensì a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti spaccati e/o verminati sono limitati al 4 %. iii) Categoria II Il 10 % in numero o in peso di ciliegie non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti passati di maturità e/o spaccati e/o verminati, sono limitati al 4 %. Tuttavia, i frutti passati di maturità non possono superare il 2 %. iv) Categoria III Il 15 % in numero o in peso di ciliegie non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti visibilmente affetti da marciume o che presentino altre alterazioni tali da renderli inadatti al consumo. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti passati di maturità e/o verminati sono limitati al 4 %, quelli spaccati al 10 %. B. Tolleranza di calibro i) Categorie « Extra », I e II Il 10 % in numero o in peso di ciliegie non rispondenti ai calibri massimi previsti, ma aventi diametro non inferiore a: - 17 mm nella categoria « extra », - 15 mm nelle categorie I e II. ii) Categoria III Il 15 % in numero o in peso di ciliegie non rispondenti al calibro minimo previsto. V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE A. Omogeneità Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale origine, varietà e qualità. La grandezza dei frutti deve essere sostanzialmente omogenea. Inoltre, le ciliegie della categoria « Extra » devono presentare colorazione e maturazione uniformi. Per le ciliegie della categoria III, l'omogeneità può limitarsi all'origine e al tipo di varietà. La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. B. Condizionamento Le ciliegie devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possono provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo. VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti: A. Identificazione 1.2 // Imballatore e/o speditore // Nome e indirizzo o simbolo di indentificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. B. Natura del prodotto - « Ciligie », se il contenuto non è visibile dall'esterno, - denominazione della varietà (facoltativa) (1). C. Origine del prodotto Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. D. Caratteristiche commerciali Categoria. E. Marchio ufficiale di controllo Facoltativo. (1) Salvo per le ciliegie delle varietà il cui peduncolo si stacca naturalmente al raccolto e per quelle delle varietà acide presentate senza peduncolo. (1) Categoria supplementare ai sensi dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72. L'applicazione di questa categoria di qualità o di talune delle sue specificazioni è subordinata ad una decisione che viene adottata sulla base dell', paragrafo 1 dello stesso regolamento. (1) Obbligatoria per le ciliegie delle varietà dolci il cui peduncolo si stacca naturalmente alla raccolta e per quelle varietà acide presentate senza peduncolo. Per queste ultime è tuttavia ammesso che l'imballaggio rechi la menzione « ciliegie acide ». ALLEGATO II NORMA DI QUALITÀ PER FRAGOLE I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO La presente norma si applica alle fragole delle varietà (cultivar) derivate dal genere « Fragaria L. » destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le fragole destinate alla trasformazione industriale. II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le fragole devono presentare dopo condizionamento e imballaggio. A. Caratteristiche minime In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le fragole devono essere: - intere, senza lesioni, - provviste del calice e di un breve peduncolo verde e non disseccato (ad eccezione delle fragole di bosco e fatte salve le disposizioni espressamente adottate per la categoria III), - sane; sono esclusi i frutti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadattati al consumo, - praticamente esenti da attacchi di parassiti o di malattie, - pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili, - fresche, non lavate, - prive di umidità esterna anormale, - prive di odore e/o sapore estranei. Le fragole devono essere state raccolte con cura. I prodotti devono essere sufficientemente sviluppati e avere maturità sufficiente. Lo sviluppo e lo stato delle fragole devono essere tali da permettere loro: - il trasporto e le operazioni connesse, - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. B. Classificazione Le fragole sono classificate nelle quattro categorie seguenti: i) Categoria « Extra » Le fragole di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare la colorazione e la forma tipiche della varietà ed essere particolarmente uniformi e regolari per quanto concerne il grado di maturazione, la colorazione e le dimensioni (1). Devono avere aspetto brillante, tenuto conto delle caratteristiche della varietà, ed essere prive di terra. ii) Categoria I Le fragole di questa categoria devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà. Possono tuttavia presentare i difetti seguenti, purché questi non nuocciano né all'aspetto esterno del frutto né alla sua conservazione: - lieve difetto di forma, - presenza di una piccola zona biancastra. Esse possono essere meno omogenee per quanto riguarda le dimensioni. Devono essere praticamente prive di terra. iii) Categoria II Questa categoria comprende le fragole che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime di cui sopra. Esse possono, tuttavia, presentare: - difetti di forma, purché mantengano le caratteristiche della loro varietà, - una zona biancastra la cui superficie non deve superare un quinto di quella del frutto, - lievi ammaccature seccate che non possono più svilupparsi, - lievi tracce di terra. iv) Categoria III (1) Questa categoria comprende le fragole che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche previste per la categoria II. Esse possono, tuttavia, presentare: - lievi ammaccature, - zone biancastre o verdastre la cui superficie non deve superare un terzo di quella del frutto, - tracce di terra, purché il loro aspetto non ne risenta eccessivamente. Sono pure ammessi in questa categoria i frutti privi di calice, sempreché non abbiano subito danni. Tali frutti devono essere condizionati a parte. III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE La calibrazione è determinata dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto. Le fragole devono avere il seguente calibro minimo: - categoria « Extra »: 25 mm, - categorie I e II: 18 mm, - categoria III: 15 mm. Per le fragole di bosco non è fissato un calibro minimo. IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE Per le fragole non rispondenti ai requisiti della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferite al contenuto di ciascun imballaggio. A. Tolleranze di qualità i) Categoria « Extra » Il 5 % in numero o in peso di fragole non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti guasti sono limitati al 2 %. ii) Categoria I Il 10 % in numero o in peso di fragole non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti guasti sono limitati al 2 %. iii) Categoria II Il 10 % in numero o in peso di fragole non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi tuttavia i frutti affetti da marciume o che presentino ammaccature pronunciate o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti guasti sono limitati al 2 %. iv) Categoria III - Il 15 % in numero o in peso di fragole non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi tuttavia i frutti affetti da marciume o che presentino ammaccature pronunciate o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti guasti sono limitati al 4 %. - Il 10 % in numero o in peso di fragole: - prive di calice, per i frutti presentati con il peduncolo e il calice, - provviste di calice, per i frutti presentati senza peduncolo e senza calice. B. Tolleranze di calibro Per tutte le categorie: il 10 % in numero o in peso di fragole non rispondenti alla calibrazione minima stabilita. V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE A. Omogeneità Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo: ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente fragole della stessa origine, varietà e qualità. Per le fragole della categoria III, può considerarsi sufficiente l'omogeneità di origine. La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. B. Condizionamento Le fragole devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possono provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. Le fragole della categoria« Extra » devono essere condizionate con cura particolare. Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo. VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti: A. Identificazione 1.2 // Imballatore e/o speditore // Nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. B. Natura del prodotto - « Fragole » se il contenuto non è visibile dall'esterno, - nome della varietà (facoltativo). C. Origine del prodotto Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. D. Caratteristiche commerciali Categoria. E. Marchio ufficiale di controllo Facoltativo. (1) Tali esigenze di uniformità per la categoria « Extra » possono essere lievemente attenuate, quando si tratta di fragole di bosco. (1) Categoria supplementare ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72. L'applicazione di questa categoria di qualità o di alcune delle sue specificazioni è subordinata a una decisione da adottare sulla base dell', paragrafo 1 dello stesso regolamento.
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