Art. 3

In vigore dal 27 mar 1987
1. Gli investimenti ammissibili sono indicati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) recuperabile. 2. Non possono fruire di un contributo finanziario della Comunità i progetti di ammodernamento per i quali l'importo degli investimenti ammissibili supera il 50 % del valore di un peschereccio nuovo dello stesso tipo di quello considerato. 3. Gli Stati membri confermano alla Commissione che i pescherecci per il cui ammodernamento è richiesto il contributo della Comunità sono dotati delle attrezzature necessarie per la sicurezza degli equipaggi. Essi trasmettono alla Commissione il testo delle norme nazionali attinenti o, se del caso, specificano le convenzioni o le raccomandazioni internazionali cui hanno fatto riferimento. 4. Per valutare la capacità professionale dei beneficiari di un contributo finanziario della Comunità, si applicano le norme nazionali in vigore nello Stato membro in causa. Gli Stati membri trasmettono tali norme alla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:894:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo