Art. 7

In vigore dal 27 mar 1987
Ai sensi del presente regolamento, per data di registrazione di un progetto di ammodernamento s'intende la data in cui il progetto in causa è stato registrato presso l'autorità all'uopo designata dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'autorità suddetta. TITOLO III Disposizioni transitorie per il 1987 e disposizioni finali
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:894:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo