Art. 7
In vigore dal 27 mar 1987
Ai sensi del presente regolamento, per data di registrazione di un progetto di ammodernamento s'intende la data in cui il progetto in causa è stato registrato presso l'autorità all'uopo designata dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'autorità suddetta.
TITOLO III
Disposizioni transitorie per il 1987 e disposizioni finali
Storico versioni
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