Art. 1

In vigore dal 27 mar 1987
Sono considerati ammissibili per un contributo finanziario nel quadro di un'azione di ammodernamento della flotta da pesca ai sensi del titolo III del regolamento (CEE) n. 4028/86, gli investimenti definiti all'allegato I. Tuttavia, nel quadro delle decisioni di cui all'articolo 35 del suddetto regolamento, la Commissione può concedere un contributo finanziario ad altri investimenti di ammodernamento diversi da quelli di cui all'allegato I, purché soddisfino le condizioni dell', paragrafo 3 del medesimo regolamento.
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