Art. 2

In vigore dal 17 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 15 gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 251 del 20. 9. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46. (5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (6) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17. (7) GU n. L 153 del 3. 6. 1982, pag. 14.
Storico versioni

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