Art. 2
In vigore dal 17 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 15 gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 251 del 20. 9. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.
(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(6) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.
(7) GU n. L 153 del 3. 6. 1982, pag. 14.
Storico versioni
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