Art. 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1365/82 va letto come segue:

In vigore dal 17 mar 1987
« Gli importi forfettari previsti dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3247/81 per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, delle spese originate dalla distribuzione gratuita di cui all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono così fissati: - distanza inferiore a 25 km: 1,10 ECU/100 kg di peso lordo, - distanza di 25 km o più e inferiore a 200 km: 2,30 ECU/100 kg di peso lordo, - distanza di 200 km o più e inferiore a 350 km: 3,20 ECU/100 kg di peso lordo, - distanza di 350 km o più e inferiore a 500 km: 4,50 ECU/100 kg di peso lordo, - distanza di 500 km o più e inferiore a 1 000 km: 5,90 ECU/100 kg di peso lordo; questo importo è applicabile alle distribuzioni intervenute entro il 31 marzo 1987, - distanza uguale o superiore a 1 000 km: 7,65 ECU/100 kg di peso lordo; questo importo è applicabile alle distribuzioni intervenute entro il 31 marzo 1987, - distanza di 500 km o più: 5,90 ECU/100 kg di peso lordo; questo importo è applicabile a partire dal 1o aprile 1987, - supplemento in caso di trasporto effettuato in vagoni o altri veicoli frigoriferi o refrigeranti: 0,55 ECU/100 kg di peso lordo. »
Storico versioni

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