Art. 2

In vigore dal 16 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) GU n. C 29 del 6. 2. 1987, pag. 5. (2) Parere reso il 20 febbraio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (4) GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.
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