Art. 2
In vigore dal 16 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. TINDEMANS
(1) GU n. C 29 del 6. 2. 1987, pag. 5.
(2) Parere reso il 20 febbraio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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