Art. 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 è inserito il seguente paragrafo:

In vigore dal 16 mar 1987
« 5 bis. Tuttavia, per le campagne 1987 e 1988 l'importo del premio per pecora calcolato per la regione 7 è aumentato di un importo rappresentante la metà della differenza tra il livello del premio calcolato per questa regione e quello del premio pagato per la regione 1 nelle condizioni previste al paragrafo 5, allorché quest'ultimo livello è superiore. ».
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