Art. 9
In vigore dal 26 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 27.
(3) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 39.
(4) GU n. L 282 del 7. 10. 1978, pag. 11.
(5) GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 18.
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
Storico versioni
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