Art. 6

1. Il contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3:

In vigore dal 26 feb 1987
a) reca le indicazioni di cui all', paragrafo 1, o vi fa riferimento; b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1. 2. L'organismo competente trasmette senza indugio copia del contratto alla Commissione. 3. L'organismo competente vigila sull'osservanza delle condizioni concordate, in particolare mediante controlli sul posto.
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