Art. 3

In vigore dal 26 feb 1987
1. Gli interessati sono invitati a trasmettere, anteriormente al 1o aprile 1987, all'autorità competente designata dagli Stati membri di cui all', paragrafo 1, in appresso denominata « organismo competente », proposte particolareggiate e complete relative alle azioni di cui all', paragrafo 1. Qualora tale data non sia rispettata, la proposta è considerata nulla e non avvenuta. 2. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate dagli organismi competenti nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 35 dell'11 febbraio 1982, pagina 8.
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