Art. 4

In vigore dal 23 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. C 292 del 18. 11. 1986, pag. 4. (2) Parere reso il 23 gennaio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 15. (4) GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 9. (5) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 87. (6) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
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