Art. 2
In vigore dal 23 feb 1987
Per prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie, il protocollo di cui all' e, nella misura necessaria all'applicazione dello stesso, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca sono anche applicabili alle navi battenti bandiera della Spagna, registrate, in modo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base) nelle isole Canarie, secondo le condizioni definite nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai medoti di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (6).
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