Art. 4
In vigore dal 23 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. C 292 del 18. 11. 1986, pag. 4.
(2) Parere reso il 23 gennaio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 15.
(4) GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 9.
(5) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 87.
(6) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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