Art. 2
In vigore dal 16 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.
(6) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.
(7) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 24.
(8) GU n. L 158 del 13. 6. 1986, pag. 1.
ALLEGATO
« ALLEGATO II
La purezza dell'amido o della fecola nella materia secca va determinata ricorrendo al metodo stabilito dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 1061/69 della Commissione (1).
Tuttavia, fino al 30 giugno 1987, il livello di purezza dell'amido o della fecola viene determinato ricorrendo al metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell'allegato I della Terza direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali (2).
(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 24.
(2) GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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