Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3. (4) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6. (6) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12. (7) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 24. (8) GU n. L 158 del 13. 6. 1986, pag. 1. ALLEGATO « ALLEGATO II La purezza dell'amido o della fecola nella materia secca va determinata ricorrendo al metodo stabilito dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 1061/69 della Commissione (1). Tuttavia, fino al 30 giugno 1987, il livello di purezza dell'amido o della fecola viene determinato ricorrendo al metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell'allegato I della Terza direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali (2). (1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 24. (2) GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6 ».
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