Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2169/86 è modificato come segue:
In vigore dal 16 feb 1987
1. L'allegato diventa allegato I.
2. L'ultima frase della nota (1) dell'allegato I è sostituita dal testo seguente:
« Il tenore in materia secca dell'amido è determinato con il metodo previsto all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (GU n. L 178 del 5.7. 1984, pag. 22).
Qualora la restituzione alla produzione sia versata per l'utilizzazione dell'amido e della fecola di cui alla voce 11.08 della tariffa doganale comune, la purezza dell'amido o della fecola nella materia secca non può essere inferiore al 97 %.
Il metodo da utilizzare per la determinazione del livello di purezza dell'amido o della fecola è quello indicato nell'allegato II del presente regolamento. ».
3. I riferimenti alla nota (2) nella descrizione dei prodotti 29.04 C III a) e 38.19 TI della tariffa doganale comune nella sezione B dell'allegato I sono sostituiti dai riferimenti alla nota (3).
4. All'allegato I è aggiunta la seguente nota (3):
« (3) La restituzione alla produzione può essere versata per il D-Glucitolo (Sorbite) in soluzione acquosa con un tenore di materia secca non inferiore al 70 %. Qualora il tenore di materia secca sia inferiore al 70 %, la restituzione alla produzione viene adeguata in base alla seguente formula:
1.2.3 // Percentuale effettiva // // // di materia secca 70 // × // restituzione alla produzione ».
5. L'allegato al presente regolamento è aggiunto quale allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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