Art. 2

In vigore dal 12 feb 1987
Il testo dell', paragrafo 1, punto b), primo comma, del regolamento (CEE) n. 3214/86 è sostituito dal seguente testo: « b) è versato su presentazione, da parte del raffinatore: - del documento doganale di messa al consumo in Portogallo o della copia o fotocopia di tale documento autenticata per copia conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali portoghesi, e - della polizza di carico nonché dei risultati delle analisi e della fattura definitiva ».
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