Art. 3
In vigore dal 12 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.
(4) GU n. L 253 del 5. 9. 1986, pag. 8.
(5) GU n. L 299 del 23. 10. 1986, pag. 24.
Storico versioni
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