Art. 2
In vigore dal 12 feb 1987
Il testo dell', paragrafo 1, punto b), primo comma, del regolamento (CEE) n. 3214/86 è sostituito dal seguente testo:
« b) è versato su presentazione, da parte del raffinatore:
- del documento doganale di messa al consumo in Portogallo o della copia o fotocopia di tale documento autenticata per copia conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali portoghesi, e
- della polizza di carico nonché dei risultati delle analisi e della fattura definitiva ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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