Art. 3

In vigore dal 11 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o febbraio al 31 dicembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987. Per il Consiglio Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1. (3) GU n. C 29 del 6. 2. 1987, pag. 3.
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