Art. 2

In vigore dal 11 feb 1987
Le comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 288/82 comportano le indicazioni seguenti: a) la descrizione tecnica dettagliata del prodotto, oltre all'indicazione della sottovoce della tariffa doganale comune e del paese di origine, nonché del paese di provenienza; b) il quantitativo; c) il valore in dogana.
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