Art. 2
In vigore dal 11 feb 1987
Le comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 288/82 comportano le indicazioni seguenti:
a) la descrizione tecnica dettagliata del prodotto, oltre all'indicazione della sottovoce della tariffa doganale comune e del paese di origine, nonché del paese di provenienza;
b) il quantitativo;
c) il valore in dogana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:418:oj#art-2