Art. 1
In vigore dal 11 feb 1987
Le importazioni nella Comunità di urea delle sottovoci 31.02 ex B ed ex C della tariffa doganale comune corrispondenti ai codici Nimexe 31.02-15, 80, originarie dei paesi terzi, vengono sottoposte a una sorveglianza comunitaria a posteriori secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, nonché del presente regolamento.
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