Art. 5
In vigore dal 9 feb 1987
Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara in cui figurino almeno le indicazioni riportate nell'allegato III del presente regolamento.
Essi adottano tutte le misure necessarie per garantire la realizzazione dell'operazione, ivi comprese le misure di controllo che essi ritengono più idonee.
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