Art. 3

In vigore dal 9 feb 1987
1. Gli organismi d'intervento indicono gare per la fornitura del prodotto trasformato in esame, reso al luogo di destinazione indicato dagli enti caritativi conformemente all', paragrafo 2. 2. L'offerente s'impegna a prendere in consegna il cereale di base caricato sul mezzo di trasporto presso l'organismo d'intervento, a trasformare tale cereale in farina di frumento tenero di cui alla sottovoce 11.01 A della tariffa doganale comune o in semole e semolini di frumento duro di cui alla sottovoce 11.02 A I a) della tariffa doganale comune entro e non oltre il 30 aprile 1987 e a consegnare entro il termine previsto nel bando di gara presso il luogo di destinazione ivi designato il quantitativo di prodotto trasformato per il quale egli sia stato dichiarato aggiudicatario. I cereali ceduti dall'organismo d'intervento devono essere trasformati nel paese destinatario del prodotto trasformato. 3. Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento dello Stato membro di consegna dei prodotti trasformati e devono essere espresse in quantitativo di cereale di base che l'organismo d'intervento cede all'offerente. Le offerte sono valide solo se corredate di un impegno scritto dell'offerente, vistato da un istituto di credito, di costituire entro e non oltre due giorni lavorativi dal giorno di ricezione della dichiarazione di aggiudicazione, una cauzione pari al prezzo d'intervento espresso in marchi tedeschi valido il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, maggiorato del 10 %. A tal fine, il prezzo d'intervento espresso in marchi tedeschi viene convertito nella moneta dello Stato membro destinatario applicando l'ultimo tasso di cambio utilizzato per la vendita registrato sul mercato dei cambi dello Stato membro di consegna il giorno dell'apertura dell'asta. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti che offrono la quantità meno elevata di cereali di base destinati alla cessione.
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